La ripetizione dell’indebito previdenziale.
- Avvocato Gianluigi Marino

- 6 days ago
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La ripetizione dell’indebito previdenziale riguarda il recupero, da parte degli Enti eroganti (INPS), delle somme precedentemente versate al beneficiario (ri-petere significa, appunto, 'domandare la restituzione' di qualcosa che si ritiene sia stata concessa per errore o sulla base di una scorretta valutazione dei presupposti del caso).

Ma quali sono i casi in cui INPS può effettivamente ri-petere le somme corrisposte in precedenza?
La materia è complessa, ma si cercherà nella seguente trattazione di dare al Lettore qualche nozione di base.
'A monte', per comprendere se le pretese di recupero degli enti previdenziali siano fondate/possibili/attuabili o meno, si deve distinguere fra prestazioni previdenziali 'pensionistiche' e prestazioni previdenziali 'assistenziali'.
In linea di massima si può affermare che le prestazioni previdenziali 'pensionistiche' sono quelle basate sulla previa corresponsione, da parte del beneficiario o del datore di lavoro dello stesso, dei contributi del caso.
Le prestazioni previdenziali 'assistenziali', invece, vengono erogate a prescindere dal fatto che il beneficiario abbia versato o meno tot contributi e sono giustificate dal bisogno concreto manifestato dal beneficiario stesso che, per ragioni di salute o personali, necessiti di un sostegno economico (che sarà a carico, quindi, della c.d. 'fiscalità generale').
Fra le prestazioni pensionistiche sono ricomprese a titolo esemplificativo la pensione di vecchiaia e di anzianità (quella che si percepisce avendo maturato tot anni di attività e di contribuzione) e la pensione ai superstiti (la c.d. 'pensione di reversibilità' laddove vi sia un defunto che era a sua volta pensionato).
Fra le prestazioni assistenziali sono ricomprese a titolo esemplificativo l’assegno d’invalidità civile-mensile di assistenza (erogato in caso di invalidità parziale oltre 75% e reddito basso), la pensione d’inabilità (erogata in caso di invalidità totale 100% e reddito basso), l’indennità di accompagnamento (erogata per chi sia invalido totale e non sia in grado di deambulare e svolgere atti quotidiani della vita senza assistenza).
Il regime della 'recuperabilità' dell'indebito pensionistico muta sensibilmente per l'una e per l'altra categoria.
Per le prestazioni pensionistiche, in effetti, vale la regola della 'ripetibilità' da parte di INPS, in via generale, di tutto quanto erogato 'indebitamente'.
Fa eccezione solo (secondo la giurisprudenza della Suprema Corte) una particolare situazione che si ritiene sussistente laddove siano presenti contemporaneamente quattro condizioni:
che le somme siano state erogate in virtù di un provvedimento formale e definitivo dell’ente
che tale provvedimento formale e definitivo sia stato comunicato all’interessato;
che l’errore che ha determinato l’indebito sia imputabile all’ente erogatore;
che non vi sia stato dolo del percettore.
Unicamente con riferimento a questo caso, quindi, il pensionato 'in buona fede' (che non abbia maliziosamente contribuito a determinare la corresponsione della pensione stessa rappresentando ad esempio dati falsi in ordine alla propria anzianità contributiva oppure omettendo di comunicare circostanze a lui note o conoscibili rilevanti ai fini della insussistenza del suo diritto pensionistico) potrà rifiutarsi di restituire a INPS quanto percepito giacchè, in effetti, non è a lui addebitabile il fatto che tale Ente abbia errato nel valutare i dati in suo possesso ed abbia erogato la pensione sulla scorta di provvedimenti formali opportunamente e ritualmente comunicatigli.
Per le prestazioni assistenziali valgono invece regole diverse e opposte: per giurisprudenza consolidata, infatti, vige un generale 'divieto' per INPS di recuperare le somme erogate purchè il percipiente non ne abbia ottenuto la corresponsione ponendo in essere condotte 'in mala fede'.
Si possono distinguere tre situazioni:
venir meno dei requisiti sanitari: per le prestazioni (vedi pensione di inabilità, indennità di accompagnamento et similia) assistenziali che presuppongono determinati requisiti sanitari può capitare che tali requisiti mutino nel tempo o vengano meno a un certo punto (ad es: la invalidità 100% di Tizio, attestata nell'anno X, può venire meno nel successivo anno Y per il miglioramento delle sue condizioni di salute); in questi casi INPS, verificato il venir meno del requisito sanitario in sede di apposita visita medico-legale, può procedere alla revoca del beneficio (ad es: pensione inabilità), ma solo, appunto, a far data dalla visita medico-legale 'di revisione'; saranno pertanto 'intoccabili' tutte le erogazioni che il percipiente ha ottenuto per i mesi/anni precedenti alla visita di revisione, mentre dovranno essere restituite le somme (per qualche motivo) erogate da INPS dopo di essa;
venir meno dei requisiti reddituali: per le prestazioni che implicano una modulazione in base al reddito del percipiente, vale lo stesso principio con la differenza che il momento discriminante dopo il quale il beneficiario non potrà trattenere le somme corrispostegli da INPS sarà quello della emanazione da parte di tale Ente di apposito provvedimento amministrativo di accertamento del mutamento reddituale impeditivo della prosecuzione della erogazione; sia ben inteso, però, che INPS avrà diritto di ripetizione di tutte le somme erogate laddove emerga che il percipiente abbia maliziosamente e volontariamente omesso di comunicare il miglioramento del proprio status reddituale;
insorgenza di incompatibilità fra le prestazioni percipiende: può accadere che il soggetto X abbia astrattamente maturato il diritto a ottenere due prestazioni assistenziali che, però, sono incompatibili e non cumulabili fra loro; in questi casi il medesimo soggetto X deve optare per l'una o per l'altra prestazione e, se non lo fa, deve restituire la prestazione che ha indebitamente percepito.
Azioni e rimedi giudiziali avverso le pretese di ripetizione di INPS.
Tutto quanto sopra premesso, laddove INPS non rispetti la disciplina del caso e 'domandi' in maniera erronea al sig. Tizio la restituzione di una prestazione che, in realtà, era stata regolarmente erogata, che cosa potrà fare il medesimo Tizio?
Nella stragrande maggioranza dei casi non potrà fare altro che adire lo studio di un avvocato specializzato il quale opterà per una azione di accertamento negativo al fine di vedere affermata dal Tribunale Civile (rectius dal Giudice del Lavoro) la infondatezza delle pretese di INPS.
Con la specificazione, però, che (per giurisprudenza anche delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) spetta al percettore la dimostrazione della infondatezza stessa e dei fatti che giustificano il diritto alla erogazione.
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