Guida in Stato di Ebbrezza 1: la normativa
- Avvocato Gianluigi Marino

- Sep 9
- 3 min read
Quella della guida in stato di ebbrezza è una materia nella quale si sentono e si leggono le più assurde e astruse narrazioni.
C'è chi sostiene, in maniera insensata, che non si possa nemmeno bere un bicchiere di vino prima di salire in macchina e chi, invece, sostiene, in maniera altrettanto insensata, che si possa bere una bottiglia intera e basti poi ricorrere a caramelle alla menta, collutori, bottigliette di superalcolici prima di sottoporsi ai test alcolimetrici per 'scampare' a ogni problema.
Facciamo un po' di chiarezza.
La Normativa sulla Guida in Stato di Ebbrezza
Iniziamo con il dire che la disciplina attuale della guida in stato di ebbrezza, con la suddivisione delle tre 'fasce di gravità' del reato previste dall'art. 186 del Codice della Strada, non è affatto recente e risale al lontano 2007.
Da quell'epoca (quindi quasi 20 anni orsono) vi sono state delle modifiche secondarie della suddetta norma, ma la sostanza non è mai cambiata.
Anche con le ultime riforme del dicembre 2024, in realtà, nulla di eclatante è successo (è stato semplicemente introdotto l'obbligo dell'alcolock per chi sia stato condannato e sono state inasprite le sanzioni per i recidivi, ma tutto qua).
Detto questo, si deve ancora specificare che la soglia alcolemica di 0,5 g/l varcata la quale si è considerati 'in stato di ebbrezza' non è frutto di recenti e insane fantasie del parlamento italiano, bensì deriva da un provvedimento della Commissione Europea del gennaio 2001 (quasi 25 anni fa) che, sulla base di una serie di evidenze scientifiche oggi come allora pacifiche, ha raccomandato a tutti i paesi membri di adottare, appunto, un limite di tolleranza non superiore a 0,5g/l di alcol nel sangue.
Infine è bene puntualizzare che, come esposto in tutte le tabelle della c.d. 'alcolemia teorica' rinvenibili sul web (vedi quelle del Ministero della Salute al seguente link https://www.salute.gov.it/new/it/tema/alcol/tabelle-tasso-alcolemico/) un uomo adulto del peso di 70kg che beva un bicchiere di vino con gradazione 12% a stomaco pieno un'ora prima di mettersi alla guida può raggiungere in linea astratta solo un tasso alcolemico di 0,15 g/l (quindi anche due bicchieri di vino a cena non sono di per sè 'vietati', salvo patologie o circostanze straordinarie).
Venendo alla disciplina specifica, infine, è importante che si abbiano ben presenti tre dati:
il codice della strada non prevede nessuna sanzione per chi guida con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l (i predetti due bicchieri di vino e forse qualcosina di più per un uomo medio che sia a stomaco pieno)
il codice della strada prevede solo ed esclusivamente sanzioni amministrative ('multa' e sospensione patente massimo 6 mesi) per chi guida in stato di 'ebbrezza lieve' con tasso alcolemico compreso fra 0,5 g/l e 0,8g/l
il codice della strada prevede sanzioni penali (arresto e ammenda e sospensione patente fino a 1 o 2 anni) solo per chi guida in stato di ebbrezza 'grave' o 'gravissima' e quindi con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l o a 1,5 g/l.
Solo in questo ultimo caso, quindi, di guida con tasso superiore a 0,8 g/l 'scatta' un procedimento penale e si rischiano (se non si fanno i giusti passi con i giusti avvocati) la privazione della liberta personale e la sospensione della patente per periodi lunghi (nonchè la confisca del mezzo per tassi oltre 1.5 g/l).
Ma in questi casi, come ovvio, il focus dell'automobilista indisciplinato non dovrà essere sulla patente, bensì sul possibile arresto e sul procedimento penale che si deve affrontare nel modo corretto per evitarlo.
In dettaglio ecco, una per una, le sanzioni previste dall'art. 186 CDS:
a) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni...Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

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