Il c.d 'omicidio stradale': analisi del reato e conseguenze penali di ordine generale.
- Avvocato Gianluigi Marino

- 5 days ago
- 4 min read
Il reato di ’omicidio stradale' è stato creato ex novo nel 2016 con la introduzione nel codice penale dell'art. 589 bis.
Tale norma prende in esame diverse situazioni e sanziona ciascuna di esse in modo diverso, ma sempre alquanto severo (forse in maniera eccessiva dal punto di vista sistematico).
E' bene distinguere fra le predette diverse situazioni e fra le predette diverse sanzioni.
L'omicidio stradale 'semplice', primo comma dell'art. 589 bis cp:
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 2 a 7 anni“.
La norma è chiara, ma va specificato che fa riferimento a 'chiunque' e, dunque, può essere applicata non solo a chi si trovi alla guida di un veicolo a motore, ma anche a un pedone o a un ciclista che, non rispettando le regole del codice della strada, provochino la morte di un altro utente.
L'omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza 'grave' (tasso oltre 1,5 g/l) o dallo stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, secondo comma dell'art. 589 bis cp: è punito con la reclusione da 8 a 12 anni (si noti la entità notevole della pena) chi “ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni la morte di una persona”.
Si deve specificare innanzitutto che tale aggravante non si applica a 'chiunque', bensì solo a chi si sia posto al volante di un veicolo a motore.
Ne risulta che il pedone o il ciclista che, pesantemente ubriachi o pesantemente alterati da una qualche droga, cagionino la morte di un altro utente della strada non potranno essere assoggettati alla reclusione da 8 a 12 anni prevista da questo secondo comma dell'art. 589 bis, bensì saranno sempre e solo sanzionati con la pena della reclusione da 2 a 7 anni prevista per l'ipotesi di omicidio stradale 'base' di cui al primo comma.
In secondo luogo è bene tenere a mente che tale pena elevatissima si applica sempre per il caso di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, ma non sempre per il caso di guida in stato di ebbrezza: il riferimento alla lettera C dell'art. 186 codice della strada, infatti, rende possibile la reclusione da 8 a 12 anni solo per il caso di omicidio stradale commesso da chi si sia posto alla guida con un tasso alcolemico 'grave' e superiore a 1,5 g/l (chi, invece, si sia posto alla guida con tasso alcolemico inferiore a tale soglia e ricompreso fra 0.8 e 1.5 g/l, godrà di un trattamento sanzionatorio relativamente più mite - reclusione da 5 a 10 anni - come previsto dal comma 4 dell'art. 589 bis cp che si menzionerà oltre).
L'omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza (media e grave) per i conducenti di veicoli dedicati al trasporto di persone, animali o cose, comma terzo dell’art. 589 bis c.p.: è punito con la reclusione da 8 a 12 anni il “conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b),c), e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale , in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n.285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona”.
E' il caso di taxisti, autisti di autobus, camionisti che, come noto, possono guidare solo se il loro tasso alcolemico è pari a zero: se, invece, si mettono alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e provocano la morte di un altro utente della strada, sono sempre soggetti alla sanzione più grave prevista per gli omicidi stradali (quindi reclusione da 8 a 12 anni).
Da notare che tale sanzione grave non si applica invece per i conducenti di età inferiore a 21 anni (o comunque per i conducenti nei primi tre anni dopo il conseguimento della patente) e per i taxisti-austisti-camionisti che abbiano provocato la morte di terzi in stato di ebbrezza 'lieve' con tasso alcolemico compreso fra zero e 0,5 g/l.
Per costoro si applicherà un'altra disciplina, prevista dal comma 4 dell'art. 589 bis che si va di seguito ad analizzare.
L'omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza 'media' (0,8-1,5 g/l), comma quarto dell'art. 589 bis cp: il conducente di veicoli a motore il quale si trovi in uno stato di ebbrezza c.d. 'media' (tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,5 g/l ex art. 186, comma 2, lettera B, codice della strada), come abbiamo sopra anticipato, soggiace in linea generale a una pena che va dai 5 ai 10 anni di reclusione (invece che da 8 a 12 come per la ipotesi di guida in stato di ebbrezza grave con tasso superiore a 1,5 g/l).
L'omicidio stradale aggravato da gravi infrazioni del codice della strada, comma quinto dell'art. 589 bis cp: come abbiamo sopra specificato, nel caso di omicidio stradale correlato al generico mancato rispetto delle norme del codice della strada, il conducente di un veicolo a motore, ma anche il pedone o il ciclista, possono essere sanzionati di norma con la reclusione da 2 a 7 anni.
Ci sono invece dei casi particolari, relativi all'omicidio stradale conseguente a gravi infrazioni del codice della strada, in cui la pena applicabile (al solo conducente di veicoli a motore e non anche al ciclista o al pedone) diventa quella della reclusione da 5 a 10 anni:
- guidare a velocità eccessiva (superare la velocità di 70 km/h in città e superare di oltre 50km/h i limiti previsti sulle strade extra-urbane)
- 'passare' con il semaforo rosso
- circolare contromano
- effettuare manovra di inversione di marcia in prossimità di incroci/dossi/curve
- sorpassare in presenza di divieto di sorpasso o in prossimità di strisce pedonali.
In un altro articolo esamineremo altre tematiche riconducibili all'omicidio stradale e all'art. 589 bis cp e in particolare la tematica del possibile arresto 'in flagranza' del conducente, la tematica del conducente che guidi senza avere conseguito la patente o con patente revocata, la tematica del conducente che provochi la morte di più persone

.png)



Comments