Guida in Stato di Ebbrezza 2: tasso alcolemico compreso fra 0,5 e 0,8 g/l, che cosa si può realmente fare?
- Avvocato Gianluigi Marino

- Dec 6, 2025
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Chiarito (vedi articolo 'guida in stato di ebbrezza 1') quale sia la normativa applicabile ai vari casi di guida in stato di ebbrezza e fatta la distinzione fra le soglie alcolemiche superate le quali si incorre nella responsabilità amministrativa o penale, vediamo se e come sia possibile fronteggiare la prima (rinviando a un successivo articolo le modalità per fronteggiare la seconda).

Soglia alcolemica compresa fra 0.5 e 0.8 g/l: responsabilità amministrativa, soluzioni serie zero!
Nel caso in cui un guidatore venga sottoposto a un alcoltest e risulti avere un tasso alcolemico (alcol nel sangue) superiore a 0,5 g/l, ma inferiore a 0,8 g/l, non vi sono implicazioni di carattere penale (non si rischia un processo 'in tribunale', non è previsto l'arresto etc etc), ma si incorre comunque in sanzioni di carattere amministrativo alquanto severe (sanzione amministrativa pecuniaria da 543 a 2170 euro, sospensione patente da tre a sei mesi).
Come ci si può difendere in casi come questi? Che cosa si può e si deve fare, in concreto?
Ebbene, la risposta è semplice, ma tranchante: per i casi in questione NULLA, di fatto, SI PUO' FARE DI SENSATO e non vi sono escamotages o impugnazioni che possano portare a riavere la patente in tempi rapidi e a 'scampare' alle 'multe' irrogate sopportando costi inferiori alle stesse.
In realtà e in teoria, come si è detto in un altro articolo, nel momento in cui viene contestata la lettera A dell'art. 186 codice della strada (quella, appunto, che regolamenta i casi di alcolemia compresa fra 0,5 e 0,8 g/l) e nel momento in cui si ritenga che la contestazione sia illegittima/erronea o la sanzione irrogata sia eccessiva, il malcapitato automobilista potrebbe ricorrere all'Ufficio del Giudice di Pace civile.
Ma in pratica la cosa non avrebbe alcun senso per i seguenti, banali motivi:
per proporre un ricorso contro una sanzione amministrativa, nel caso di specie 'multa' e sospensione patente, si deve attendere che la sanzione stessa venga notificata e, purtroppo, le Prefetture di tutta Italia (salvo casi rari) non riescono a notificare prima di 15-30-45 giorni;
una volta proposto un ricorso, il Giudice di Pace (basti leggere i giornali per conoscere la disastrosa situazione organizzativa degli Uffici del Giudice di Pace in quasi tutta Italia) impiega mesi per fissare una prima udienza e, tenuta la stessa, settimane per assumere una decisione (ammesso che non si proceda a 'istruttoria', nel quale caso i tempi possono diventare biblici);
per presentare un ricorso contro la sospensione della patente è richiesto 'dallo Stato' un contributo unificato (una sorta di 'tassa') pari a 237 euro cui sono da aggiungere 27 euro per spese forfetarie;
per presentare un ricorso nanti il Giudice di Pace la tariffa minima di un avvocato, secondo i parametri 'di legge' (DM 55/14) e senza prevedere istruttorie è pari a 762 euro oltre accessori (quindi circa 900 euro), ma quasi nessun avvocato degno di questo nome lavora applicando questi parametri minimi e, quindi, si deve calcolare un esborso per parcelle pari ad almeno 1000-1500 euro complessivamente considerati; laddove, poi, si volessero far valere problemi tecnici relativi all'alcoltest (mancata omologazione delle apparecchiature et similia), sarebbe necessario avvalersi di un consulente tecnico di parte e i costi della operazione salirebbero sensibilmente;
salvo vi siano motivi eclatanti di nullità del provvedimento sanzionatorio, la giurisprudenza dei Giudici di Pace è alquanto restrittiva e le possibilità di ottenere successo sono eufemisticamente limitate.
A ciò si aggiunga che nei casi (invero più comuni) di 'prima infrazione', di norma la 'multa' è ridotta al minimo (543 euro o poco più) e la sospensione della patente pure (tre mesi o poco più): e dunque può mai valere la pena di spendere anche solo 1000 euro fra costi vivi e parcelle di legali per impugnare una 'multa' di importo normalmente inferiore a tale somma? E può mai valere la pena di presentare un ricorso contro una sospensione della patente di 3-4-6 mesi dal momento che per ottenere una sentenza (peraltro difficilmente positiva) da un Giudice di Pace se ne devono attendere altrettanti, se non di più?
Si comprenderà, insomma, come chiunque (e ci sono tanti avvocati e sedicenti esperti sul web che lo fanno) suggerisca a un cittadino 'vittima' di una contestazione per guida in stato di ebbrezza sanzionata amministrativamente di proporre ricorsi al Giudice di Pace non fornisca a quel cittadino un consiglio buono e sensato.
Fatta salva, ovviamente, la eccezione che lo stesso cittadino ritenga di 'essere nel giusto' e voglia far valere una questione di principio senza curarsi di spese ingenti (di norma superiori alle 'multe' del caso), della alea giudiziale (di norma elevata), del fatto che il suo giudizio si concluderà (di norma) ben dopo che la patente gli sarà già stata restituita; in questo caso ben vengano tutti i ricorsi del mondo e, anzi, chapeau!

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