top of page

Omicidio stradale: il decesso del pedone investito, anche dopo mesi e in conseguenza di una infezione contratta in ospedale, è comunque riconducibile alla responsabilità dell'investitore.

  • Feb 7
  • 2 min read


Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Quarta Penale sentenza n. 3595/2026) che ha ribadito, a dire il vero, un indirizzo già consolidato in precedenza.


  1. Il caso specifico.


Il 23.12.2012 la sig.ra Tizia, al volante della propria automobile, non si avvede della presenza di un pedone sulla strada, non gli concede la precedenza e lo investe causandogli un grave trauma cranico.

Il pedone, già affetto da patologie pregresse, viene ricoverato in ospedale ove contrae una infezione.

Dopo circa 8 mesi mesi di terapia per il trauma e le infezioni il pedone decede.

La sig.ra Tizia viene condannata alla pena di mesi 8 di reclusione per omicidio colposo in primo grado e la condanna viene confermata dalla Corte di Appello in secondo grado.

La sig.ra Tizia, quindi, ricorre in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello ritenendola infondata sotto vari profili e in particolare in ragione del fatto che il decesso del pedone si era verificato dopo svariati mesi dall'investimento e anche in conseguenza delle infezioni che erano sopraggiunte nel corso dei vari ricoveri in ospedale e presso alcune strutture di riabilitazione.


  1. La decisione della Cassazione.


La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della automobilista Tizia in quanto la infezione nosocomiale (quindi contratta in ospedale o in strutture similari) non può considerarsi un evento imprevedibile o eccezionale che possa avere efficacia causale autonoma e possa escludere il nesso di causa fra incidente e morte; al contrario, testualmente: "l'infezione contratta da un paziente, di origine verosimilmente nosocomiale, integra complicanze nient'affatto eccezionali od anomale né tantomeno di rarissima ed imprevedibile verificazione, trattandosi di eventualità troppo frequentemente verificabili in ambito ospedaliero".


Di conseguenza la condotta imprudente della sig.ra Tizia in virtù della quale il pedone è stato investito e ha riportato il trauma cranico dovrà comunque essere punita in quanto "antecedente fattuale sufficiente e necessario alla determinazione dell’exitus infausto".






Vista a livello strada di un incidente stradale con due veicoli coinvolti e soccorritori sul posto


Comments


AVVOCATO GIANLUIGI MARINO

Gianluigi Marino

Avvocato

Sede: Torino, Corso Vittorio Emanuele II,  12

Cap: 10123

P.IVA: 08134790016

 

© 2026 by Avvocato Gianluigi Marino

 

bottom of page