La violenza domestica e i rimedi cautelari/urgenti, parte prima.
- Avvocato Gianluigi Marino

- Feb 9
- 4 min read
La violenza domestica, come abbiamo scritto in precedenti articoli, vede quasi sempre come vittime le donne e i loro figli, se ve ne sono.
Uno dei motivi per i quali molte donne non denunciano i propri mariti/fidanzati/conviventi e non si sottraggono alle loro violenze è il timore di rimanere senza un tetto sulla testa, giacchè capita sovente che la abitazione familiare sia di proprietà dell'uomo violento o che egli ne paghi il canone di locazione.
Tale timore, in realtà, non dovrebbe esserci perchè in caso di reati endo-familiari la donna vittima e i di lei figli (se ve ne sono) non possono assolutamente 'finire in mezzo alla strada' e, per converso, è l'autore di quei reati che può essere allontanato dalla abitazione comune (pur dovendo continuare a pagare mutuo e 'affitto' se già li pagava).
La possibilità che la vittima 'rimanga in casa' e il carnefice venga allontanato è prevista espressamente dall'art. 282 bis codice procedura penale (in vigore dal lontano 2001) per una serie di reati fra i quali:
art 570 cp, violazione obblighi assistenza familiare e mancata somministrazione ai figli dei mezzi di sussistenza
art. 571 cp, abuso dei mezzi di correzione
art. 572 cp, maltrattamenti in famiglia
art. (56) 575 cp, tentato omicidio
art. 582 cp, lesioni gravi e gravissime
art. 582 quinquies cp, deformazione del viso mediante sfregio o lesioni
artt. 609 bis, ter, quater, quinquies, octies, cp, violenze sessuali 'varie', atti sessuali con minori, corruzione di minorenne
art. 612 c. 2, minacce aggravate
art 612 bis cp, stalking
Come si ottiene l'allontanamento dalla casa familiare del partner che ha commesso quei reati?
Si deve premettere che, in caso di violenza domestica o di reati endo-familiari ed endo-relazionali, oltre a fare riferimento alle Forze dell'Ordine, alle associazioni che se ne occupano, a psicologi e assistenti sociali, è sempre bene (anzi è assolutamente indispensabile) fare riferimento a un avvocato 'specializzato'.
Per buona parte di quei reati, peraltro, come abbiamo visto in altri articoli, la legge prevede che la vittima possa scegliere un proprio avvocato di fiducia e che questo avvocato sia pagato dallo Stato (mediante il 'meccanismo' del c.d. 'gratuito patrocinio'). E ciò anche laddove la vittima non versi in situazione di povertà, ma abbia redditi cospicui.
In buona sostanza, quindi, la donna (e i minori) vittima/e di maltrattamenti, di stalking, di violenza sessuale etc etc ha sempre il diritto ad essere assistita 'gratis' da un avvocato di propria fiducia.
Per quanto Polizia e Carabinieri e associazioni varie siano quasi sempre preparatissimi e bravissimi e abbiano tutte le attenzioni e tutta la buona volontà del mondo, è intuibile che un avvocato che abbia una certa esperienza nella materia del diritto penale della famiglia sarà sempre e comunque il soggetto più qualificato per agire contro gli autori dei reati in questione e per richiedere e 'gestire' anche la fase cautelare e, quindi, l'allontanamento del responsabile dalla abitazione comune.
Per ottenere, dunque, questo allontanamento (salvo casi particolari) è ben difficile 'fare da sè' o avvalersi del solo aiuto delle Forze dell'Ordine e ci si deve necessariamente rivolgere a un avvocato penalista che sia in grado di redigere denunce/richieste/istanze e di interfacciarsi con la Procura della Repubblica e le Autorità Giudiziarie Penali in generale.
Come 'funzionano' le procedure per l'allontanamento dalla casa familiare dell'uomo 'violento'?
Una volta che l'avvocato penalista sia stato nominato, egli procederà innanzitutto a redigere una denuncia bene articolata in fatto e in diritto per rappresentare correttamente ed esaustivamente la situazione alla Procura della Repubblica.
Se la cliente ha già presentato denuncia presso Carabinieri o Polizia l'avvocato potrà eventualmente presentare delle integrazioni 'ben fatte'.
In denuncia o in integrazione di denuncia l'avvocato esporrà anche le esigenze del caso che possono consigliare l'allontanamento dalla casa familiare del soggetto violento.
Tale denuncia o tale integrazione dovranno essere portate direttamente alla attenzione della Procura della Repubblica e, quindi, di un magistrato-Pubblico Ministero che ne valuterà la fondatezza (di norma in questa fase l'avvocato si reca a colloquio con il Pubblico Ministero per meglio illustrare la situazione e sollecitare la rapidità delle iniziative del caso).
Il Pubblico Ministero, quindi, laddove convinto della opportunità dell'allontanamento, presenterà a un giudice che si chiama GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) richiesta di applicazione della misura dell'allontanamento e il GIP, se riterrà accoglibile la richiesta, disporrà la misura cautelare ordinando all'autore dei reati in esame di 'uscire' immediatamente da casa.
Ma non solo, perchè il Giudice potrà al contempo ordinare allo stesso autore di non avvicinarsi alle sue vittime (a meno di 500m) e ai luoghi (ad esempio posto di lavoro, casa di parenti/suoceri, scuola dei figli) da loro frequentati e potrà imporgli la adozione del c.d. 'braccialetto elettronico'.
E dal punto di vista economico, se la donna e i suoi figli non hanno redditi sufficienti per vivere autonomamente, come si fa?
Anche su questo punto la legge è decisamente tutelante per le persone offese.
Oltre a 'rimanere' nella casa familiare, infatti, e oltre a potere 'avere un avvocato gratis', la donna vittima dei reati sopra elencati potrà chiedere al Giudice (sempre tramite il proprio avvocato che rivolgerà istanza apposita al Pubblico Ministero) che l'autore di quei reati sia tenuto a versarle un assegno mensile laddove sia priva di introiti adeguati per mantenere sè stessa e la prole.
Laddove il marito/convivente violento abbia un regolare lavoro con un regolare stipendio, il Giudice potrà anche disporre che parte di questo stipendio sia versato direttamente dal datore di lavoro alla donna vittima.
Che cosa succede se l'uomo violento non rispetta le misure cautelari del GIP e 'torna alla carica' chiedendo di poter rientrare in casa?
Succede una cosa molto semplice: ci sarà un aggravamento della misura cautelare e dall'allontanamento il soggetto potrà finire direttamente in custodia cautelare in carcere.
Peraltro la violazione delle misure cautelari come l'allontanamento dalla casa familiare costituisce un reato in sè, autonomo e punito con la reclusione fino a 3 anni e 6 mesi (art. 387 bis cp)
Dunque il soggetto che violi le misure cautelari in questione verrà assoggettato a un secondo procedimento penale proprio per tale violazione.

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