Mancato pagamento del c.d. 'mantenimento' dei figli di genitori separati: profili penali generali.
- Avvocato Gianluigi Marino

- 6 days ago
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Capita sovente che in caso di 'implosione del rapporto familiare' e, quindi, di separazione (di diritto o di fatto), uno dei genitori (spesso il papà) si renda inadempiente rispetto ai suoi doveri di mantenimento dei figli.
Tale situazione può assumere rilevanza in sede penale e, quindi, il genitore inadempiente potrà essere denunciato e, in seguito a processo, condannato alla pena della reclusione fino a un anno.
Bisogna però fare una distinzione di base sui reati concretamente realizzabili in casi di genitori che non versino alcun contributo o lo versino in maniera parziale.
Tale distinzione di base è quella fra il reato previsto dall'art. 570 codice penale e il reato previsto dall'art. 570 BIS del codice penale.
Art. 570, comma 2, n. 2 cp: violazione degli obblighi di assistenza familiare in assenza di provvedimenti di separazione/divorzio o regolamentazione dell'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Tale reato si realizza ogni qualvolta un genitore faccia venire meno i mezzi di sussistenza ai figli minori e, quindi, ometta una contribuzione sufficiente a garantire il sostentamento degli stessi.
È fondamentale comprendere, quindi, che ciò che rileva ai fini del reato in questione non è il mancato pagamento del contributo al 'mantenimento' di norma disposto dal Tribunale Civile in seguito alle opportune procedure, bensì il mancato pagamento di una somma sufficiente a che i bambini possano vedere soddisfatte le loro esigenze fondamentali quali il cibo, le spese mediche, le spese scolastiche 'base', l'abbigliamento etc etc.
Il che implica che non è affatto necessario, per la configurazione di questa fattispecie, che vi sia stata una separazione con un provvedimento tribunalizio che abbia stabilito un 'quid' a carico del genitore non collocatario; al contrario, anche se nessuno dei genitori ha fatto ricorso al tribunale per avere un provvedimento di quel genere, ci potrà essere comunque una denuncia se uno dei due non versa nulla o versa pochissimi euro per il sostentamento dei figli.
Art. 570 BIS cp: violazione degli obblighi di assistenza familiare in presenza di provvedimenti di separazione/divorzio o regolamentazione dell'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Nel caso in cui, invece, ci sia stato un provvedimento del Tribunale Civile che abbia stabilito l'ammontare del contributo al mantenimento dei figli e la suddivisione delle spese straordinarie, se il genitore non si attiene ad esso 'scatta' il diverso reato di cui all'art. 570 BIS del codice penale (sanzionato sempre con la reclusione fino a un anno).
Si deve specificare che questo 'secondo' reato punisce anche il genitore che abbia pagato solo in parte le somme stabilite dal tribunale a titolo di contribuzione 'ordinaria' e anche il genitore che abbia omesso di pagare le spese straordinarie (previste e impreviste) attinenti ai minori.

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