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La 'pensione' dei cavalli, il diritto di ritenzione, la appropriazione indebita.

  • Writer: Avvocato Gianluigi Marino
    Avvocato Gianluigi Marino
  • Dec 30, 2025
  • 3 min read

Salvo pochi fortunati che possono permettersi di ospitare equidi nelle rispettive proprietà dotate di scuderie idonee, la stragrande maggioranza di chi monta a cavallo ricorre alla scuderizzazione dello stesso presso un centro equestre.

Il centro equestre, quindi, dietro un determinato corrispettivo (di norma mensile) ospita i cavalli dei singoli proprietari nelle proprie strutture, fornisce ai cavalli acqua e cibo e provvede alle necessarie operazioni di pulizia box, accompagnamento in paddock, etc etc.


Questo banale e usuale 'fenomeno' è però regolamentato in modo abbastanza complesso dal punto di vista legale.


Premesso che sarebbe bene, sia per le scuderie che per i singoli proprietari, predisporre dei contratti scritti per il 'pensionamento' dei cavalli, si deve ricordare che in linea generale, in assenza di accordi scritti specifici e 'in deroga', nella materia in questione si applica la disciplina del 'deposito di cose mobili' (art 1766 e ss cc).


Il che implica che, in caso di mancato pagamento delle 'rette' relative alla pensione del cavallo ospitato, il gestore della scuderia possa applicare il diritto di ritenzione e, quindi, possa 'trattenere' l'animale fino a che i suoi crediti non siano soddisfatti.


Per il soddisfacimento dei propri crediti, in particolare (secondo l'art. 2797 cc), il gestore/creditore dovrà necessariamente fare riferimento a un legale il quale, a sua volta, dovrà attivare una serie di procedure non esattamente semplici e rapide.

  1. L'avvocato del gestore dovrà inviare al cliente/proprietario/debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario, una intimazione di pagamento con avviso di messa in vendita del cavallo in caso di mancato saldo entro un dato termine (di norma giorni 5);

  2. ricevuta la notifica, il cliente/proprietario/debitore ha facoltà di proporre opposizione entro giorni 5;

  3. se il debitore propone opposizione si 'innesca' un contenzioso giudiziale che ha tempi necessariamente lunghi;

  4. se il debitore non propone opposizione il creditore può procedere alla 'messa all'asta' (pubblico incanto) del cavallo, il che, però, implica a sua volta una procedura non banalissima e non velocissima.


Ma in tutto questo periodo in cui il cliente/proprietario non paga e devono quindi avere corso le procedure legali del caso, che cosa può fare il gestore del maneggio con il cavallo 'ritenuto'?


Ben poco se non mantenerlo e curarlo nella speranza che, una volta esperita la vendita, il ricavato della stessa sia sufficiente a ripagare le spese sostenute (fatta salva ovviamente la possibilità di agire contro il proprietario inadempiente, sempre che costui sia capiente).

In effetti il gestore della scuderia, nell'esercitare il diritto di ritenzione, deve rispettare precisi limiti che, ove superati, possono dare luogo anche a responsabilità penale.


Per un verso, quindi, il gestore suddetto deve preoccuparsi comunque del benessere del cavallo e deve quindi garantire allo stesso idoneo vitto (fieno e mangime e integratori ove necessari), idoneo alloggio (quindi il cavallo, se è stato sempre ospitato in box e paddock, dovrà continuare a essere ospitato in box e paddock), idonei trattamenti di mascalcia (anche se particolari e particolarmente onerosi) e idonee cure veterinarie in caso di necessità (anche ricoveri in clinica se consigliati dal veterinario).


Per altro verso NON potrà utilizzare il cavallo come se fosse di sua proprietà e, quindi, non potrà destinare quel cavallo, ad esempio, ad attività di scuola o alla partecipazione a passeggiate, concorsi etc etc.

Se lo farà, invece, potrà essere denunciato per il reato di appropriazione indebita (aggravato) punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 1000 a 3000 euro







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