top of page

Responsabilità civile e penale nella custodia dei cavalli.

  • Writer: Avvocato Gianluigi Marino
    Avvocato Gianluigi Marino
  • 6 days ago
  • 4 min read

La custodia di un cavallo comporta, per i proprietari, ma anche per i meri detentori/custodi quali sono i titolari di scuderie e 'pensioni', una serie di responsabilità molto gravose.


Quando, infatti, un proprietario o un 'gestore' di un equide non adempie correttamente ai propri doveri di controllo dell'animale può incorrere in conseguenze giuridiche non solo di carattere economico/risarcitorio, ma anche di carattere personale/penale.


Caso ed esempio frequente, purtroppo, è quello della fuga del cavallo di proprietà di Caio da una certa scuderia o da un certo maneggio o da una certa pensione di cui è titolare Tizio.


In tale caso, laddove il cavallo fuggito provochi danni a cose, lesioni a persone o anche la morte di uno o più soggetti, per il predetto Tizio si aprono scenari poco simpatici.

Vediamoli in dettaglio.


Vista a livello degli occhi di un recinto per cavalli con un cavallo che si avvicina alla recinzione


Omessa custodia e fuga del cavallo scuderizzato: conseguenze civili.


La fuga di un cavallo dalla scuderia o dal luogo in cui è custodito (ad es: maneggio, pensione, abitazione di un amico etc etc) è spesso causa di danni a persone o cose.


Si pensi al caso classico del cavallo che, spaventatosi e mal contenuto/limitato in scuderia, riesca a darsi alla fuga e, scalciando a destra e manca, provochi ammaccature e danni alle autovetture presenti/parcheggiate nei dintorni.

In questo caso, come in tutti i casi di danni causati da animali, si applica il chiaro e tranchante testo dell'art. 2052 codice civile che così recita: "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, e' responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".


Sulla base di questa norma si può affermare che:

  1. responsabile dei danni è sempre e solo il materiale custode/utilizzatore del cavallo: se, dunque, il proprietario dell'equide lo ha affidato a una scuderia/pensione, si è 'spogliato del governo dell'animale' e non è presente al momento della fuga, i danni stessi dovranno essere risarciti unicamente dal gestore della scuderia/pensione e non anche dal proprietario (che non potrà essere ritenuto co-obbligato in solido);

  2. la responsabilità del custode/utilizzatore per i danni provocati da animali è 'oggettiva' e 'presunta' e dipende dal mero rapporto di fatto che c'è fra il primo e il secondo senza che abbiano rilievo inadempienze, negligenze, imprudenze di sorta che, quindi, non dovranno essere dimostrate da chi subisce il pregiudizio;

  3. il custode/detentore può andare esente da responsabilità solo se dimostra che la fuga del cavallo che ha provocato i danni dipende da un 'caso fortuito', intendendosi come tale solo un fatto del tutto eccezionale, imprevedibile, inevitabile ed estraneo alla sfera di controllo del danneggiante (trattasi, quindi, di ipotesi la cui verificazione e soprattutto la cui dimostrazione sono pressochè impossibili; e si noti bene che la giurisprudenza ha ritenuto non integrato il caso fortuito nemmeno laddove ignoti avevano tagliato nottetempo una recinzione di un terreno ove erano ospitati alcuni cavalli; cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/05/2019, n.11598).


E' del tutto evidente, dunque, che laddove ci sia la proprietà o la detenzione di un cavallo, la responsabilità civile per i danni eventualmente causati dallo stesso è pressochè 'automatica' e, nel 99,9% dei casi, non può essere evitata.

Proprietari e detentori di uno o più cavalli, dunque, devono assolutamente tutelarsi in via preventiva stipulando delle congrue polizze assicurative che costituiscono l'unico rimedio utile a evitare di dovere pagare di tasca propria somme che, in caso di danni gravi a persone, possono ammontare anche a centinaia di migliaia di euro.



Omessa custodia e fuga del cavallo scuderizzato: conseguenze penali.


Laddove la fuga del cavallo provochi 'danni fisici' o finanche la morte di una o più persone, oltre a una responsabilità di natura civile 'scatterà' per il detentore anche una responsabilità di natura penale con la conseguente possibilità che egli subisca una condanna alla reclusione (fino a 5 anni per il caso di morte del terzo, fino a 2 anni per il caso di lesioni gravissime).


Si pensi al caso di un cavallo ospitato in paddock presso una certa pensione o scuderia che, per qualche motivo, riesca a fuggire dalla pensione o dalla scuderia, si metta a galoppare lungo una strada percorsa da automobilisti e provochi un incidente stradale con conseguenze mortali.

Anche in questo caso di rilevanza penale è alquanto arduo che il detentore del cavallo, quindi il gestore della scuderia/pensione, possa andare esente da responsabilità e da condanna.

Viene in esame, infatti, l'art. 672 codice penale che disciplina la omessa custodia o il mal governo di animali e impone al detentore degli stessi di adottare ogni possibile cautela in astratto e in concreto per evitare che essi possano sottrarsi al suo controllo.

Sulla base di questa disposizione, per sfuggire alla condanna, il predetto detentore dovrebbe dimostrare il verificarsi di accadimenti fortuiti e incontrollabili che hanno determinato di per sè soli la fuga del cavallo (terremoti, nubifragi, crollo improvviso e incolpevole di solide recinzioni et similia).

Impresa di norma molto ardua.


E, si badi bene, laddove dalla fuga del cavallo derivi la morte di terzi soggetti e laddove, quindi, 'scatti' la responsabilità penale del detentore, egli non potrà evitare 'guai personali' nemmeno stipulando una assicurazione: quest'ultima sarà utile per il risarcimento dei danni alla famiglia del deceduto, ma il reo subirà comunque una condanna penale implicante la reclusione..




Vista ravvicinata di una recinzione sicura per cavalli con serratura robusta


Comments


bottom of page