Responsabilità civile e penale della scuderia e di chi ha la custodia dei cavalli in generale.
- Jan 10
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Updated: May 4
Quando un cavallo viene affidato a un maneggio, a una scuderia o anche a un privato che se ne voglia occupare 'tenendolo al prato', il maneggio, la scuderia e il privato diventano 'custodi' del cavallo stesso.
In qualità di custode, chi ha la 'gestione materiale' dell'equide è responsabile di tutte le conseguenze giuridiche discendenti da tale posizione.
In particolare, il 'gestore/custode' di un equide può essere chiamato a rispondere sia in sede civile dei danni che l'animale ha provocato e sia in sede penale per le lesioni o la morte discendenti dalla azione dello stesso (responsabilità penale colposa che può implicare anche una pena detentiva).
Vediamo in dettaglio le due tipologie di responsabilità.

Omessa custodia e fuga del cavallo scuderizzato/gestito: conseguenze civili.
Caso classico che dà luogo alla responsabilità del custode, quindi del titolare della scuderia o, in generale, della struttura ove il cavallo è ospitato (ad es: pensione 'al prato', abitazione di un amico etc etc) è quello della fuga del cavallo stesso dalla quale derivino danni alle cose altrui.
Ad esempio: il cavallo Lucifero, affidato dal proprietario sig. Rossi alla scuderia del sig. Verdi, riesce a uscire dal box e, calciando a destra e manca, provoca ammaccature e danni alle autovetture parcheggiate nei dintorni.
In questo caso, come in tutti i casi di danni causati da animali, si applica il chiaro e tranchante testo dell'art. 2052 codice civile che così recita: "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, e' responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".
Sulla base di questa norma si può affermare che:
responsabile dei danni è sempre e solo il materiale custode/utilizzatore del cavallo: se, dunque, il proprietario dell'equide lo ha affidato a una scuderia/pensione e si è 'spogliato del governo dell'animale', i danni stessi dovranno essere risarciti unicamente dal gestore della scuderia/pensione e non anche dal proprietario (che non potrà essere ritenuto co-obbligato in solido);
la responsabilità del custode per i danni provocati da animali è 'oggettiva' e 'presunta' e dipende dal mero rapporto di fatto che c'è fra il primo e il secondo senza che abbiano rilievo inadempienze, negligenze, imprudenze di sorta che, quindi, non dovranno essere dimostrate da chi subisce il pregiudizio;
il custode/detentore può andare esente da responsabilità solo se dimostra che la fuga del cavallo che ha provocato i danni dipende da un 'caso fortuito', intendendosi come tale solo un fatto del tutto eccezionale, imprevedibile, inevitabile ed estraneo alla sfera di controllo del danneggiante (trattasi, quindi, di ipotesi la cui verificazione e soprattutto la cui dimostrazione sono pressochè impossibili; e si noti bene che la giurisprudenza ha ritenuto non integrato il caso fortuito nemmeno laddove ignoti avevano tagliato nottetempo una recinzione di un terreno ove erano ospitati alcuni cavalli senza che, ovviamente, nessuno potesse accorgersene; cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/05/2019, n.11598).
E' del tutto evidente, dunque, che laddove ci sia la gestione/custodia di un cavallo, la responsabilità civile per i danni eventualmente causati dallo stesso è pressochè 'automatica' e, nel 99% dei casi, non può essere evitata.
I gestori/custodi di uno o più cavalli, salvo il suddetto 'caso fortuito', saranno sempre tenuti a risarcire i danni causati dai cavalli loro affidati e, se citati a giudizio, non avranno la possibilità di difendersi in modo proficuo.
Unico rimedio per evitare di dovere pagare di tasca propria tali danni (e per evitare pignoramenti di conti bancari, immobili e attrezzature) è di carattere preventivo e consiste nel tutelarsi 'ab origine' stipulando delle polizze assicurative 'ben fatte' e con massimali congrui a copertura della responsabilità civile verso terzi.
Omessa custodia e fuga del cavallo scuderizzato/gestito: conseguenze penali.
Laddove la azione del cavallo provochi, oltre a danni alle cose, anche 'danni fisici' a persone o finanche la morte di essere umano, al fianco di una responsabilità di natura civile 'scatterà' per il detentore/gestore anche una responsabilità di natura penale con la conseguente possibilità che egli subisca una condanna alla reclusione (fino a 5 anni per il caso di morte del terzo, fino a 2 anni per il caso di lesioni gravissime, etc etc).
Ad esempio: il cavallo Lucifero, affidato dal proprietario sig. Rossi alla scuderia del sig. Verdi, riesce a fuggire da un paddock, si mette a galoppare lungo una strada percorsa dalle automobili e provoca un incidente stradale con conseguenze mortali per un conducente.
Anche in questo caso di rilevanza penale è alquanto arduo che il detentore del cavallo, quindi il gestore della scuderia sig. Verdi,, possa andare esente da responsabilità e da condanna.
Viene in esame, infatti, l'art. 672 codice penale che disciplina la omessa custodia o il mal governo di animali e impone al detentore degli stessi di adottare ogni possibile cautela in astratto e in concreto per evitare che essi possano sottrarsi al suo controllo.
Sulla base di questa disposizione, per sfuggire alla condanna, il predetto detentore dovrebbe dimostrare il verificarsi di accadimenti fortuiti e incontrollabili che hanno determinato di per sè soli la fuga del cavallo (terremoti, nubifragi, crollo improvviso e incolpevole di solide recinzioni et similia).
Impresa di norma molto ardua.
E, si badi bene, laddove dalla fuga del cavallo derivi la morte di terzi soggetti e laddove, quindi, 'scatti' la responsabilità penale del detentore, egli non potrà evitare 'guai personali' nemmeno stipulando una assicurazione: quest'ultima sarà utile per il risarcimento dei danni alla famiglia del deceduto, ma il reo subirà comunque una condanna penale implicante la reclusione..

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