La responsabilità penale dell'istruttore di equitazione per l'infortunio o la morte del cliente/allievo.
- Avvocato Gianluigi Marino

- Feb 7
- 4 min read
Ben pochi istruttori di equitazione ne hanno idea e ben pochi istruttori di equitazione sono interessati alla materia, ma, purtroppo per loro, in caso di infortunio o di morte di un cliente/allievo le conseguenze possono essere davvero pesanti non solo sul versante civilistico (quindi in termini di risarcimento danni), ma anche sul versante penalistico (quindi in termini di assoggettamento a un procedimento penale esattamente identico a quelli che vengono aperti a carico di rapinatori, spacciatori etc etc).
Certamente le possibilità di 'finire in carcere' sono poche, ma affrontare un Tribunale penale ed essere condannati anche solo 'sulla carta' con una sentenza che rimane sulla 'fedina penale' per tutta la vita non è esattamente gradevole.
Vediamo in dettaglio, sinteticamente, che cosa può succedere all'istruttore nel caso che, nel corso di una attività 'istituzionale' (lezioni, passeggiate, gare etc) un allievo/cliente riporti lesioni personali (quindi un 'danno fisico') o addirittura perda la vita.
La fonte della responsabilità penale dell'istruttore di equitazione: la colpa.
Nell'ambito penale (e differentemente dall'ambito civile) l'istruttore di equitazione non è responsabile 'automaticamente' per qualsiasi accadimento lesivo di cui siano vittime i suoi allievi; al contrario potrà essere sottoposto a procedimento penale e potrà essere condannato solo laddove abbia causato l'accadimento lesivo con 'colpa' e quindi con negligenza, imprudenza, imperizia (colpa generica) o in violazione di precise regole stabilite a salvaguardia della sicurezza della attività svolta (colpa specifica).
Facciamo degli esempi.
Colpa generica: l'istruttore 'assegna' a un allievo inesperto, per una delle prime lezioni, un cavallo giovane e particolarmente 'caldo' che, in quanto tale, a un certo punto inizia a sgroppare provocando la caduta del cavaliere che si rompe un braccio.
In questo caso l'istruttore potrà essere condannato per le lesioni 'fisiche' subite dall'allievo in quanto non ha rispettato una banale e ordinaria regola di prudenza 'generica', essendo noto che un cavallo giovane e 'caldo' non possa essere sensatamente fatto montare a un soggetto alle prime armi.
Colpa specifica: l'istruttore, incurante della disposizione di cui all'art. 378.2 del Regolamento Generale FISE che impone il casco-cap obbligatorio per gli allievi under 18 in qualsiasi attività equestre, consente al cavaliere 16enne Tizio di montare e saltare senza casco; Tizio cade dal cavallo, sbatte contro un piliere e si procura un trauma cranico dal quale consegue la morte.
In questo caso l'istruttore potrà essere condannato per il delitto di omicidio colposo per non avere tenuto nel debito conto la norma 'specifica' secondo la quale i minori di anni 18 devono sempre montare con il casco-cap.

Le conseguenze della colpa: il procedimento penale e le possibili sanzioni.
Che cosa può dunque succedere in concreto quando un istruttore, per colpa generica o specifica, provoca una lesione personale o addirittura la morte di un allievo?
Bisogna innanzitutto distinguere, appunto, fra il 'caso lesioni' (alquanto frequente) e il 'caso morte' (per fortuna molto più raro).
Nel caso che l'allievo riporti una lesione personale (ad es: una frattura, una lesione articolare o comunque una qualsiasi 'malattia' che implichi una prognosi per la guarigione), a carico dell'istruttore potrà aprirsi un procedimento penale solo ed esclusivamente se l'allievo presenti una apposita querela (entro 3 mesi dal fatto; la querela potrà poi anche essere rimessa-ritirata dalla persona offesa).
In seguito alla querela a carico dell'istruttore si aprirà un procedimento penale la cui fase iniziale sarà quella delle indagini preliminari nanti la Procura della Repubblica, ufficio presso il quale operano dei magistrati che si chiamano Pubblici Ministeri e che si occupano di accertare se la querela sia fondata e il caso meriti di 'finire' in Tribunale per la celebrazione del processo vero e proprio e per la successiva sentenza (NB: salvo casi particolari, nel corso di questa prima fase di indagini preliminari l'istruttore non ha diritto di ricevere alcun avviso in ordine al fatto di essere stato querelato e, quindi, sarà bene che si attivi in prima persona con il proprio avvocato che potrà, invece, raccogliere tutte le informazioni in ordine a eventuali procedimenti a carico).
Al termine delle indagini il Pubblico Ministero potrà richiedere la archiviazione della querela (se la ritiene non degna di seguito) oppure potrà richiedere il rinvio a giudizio dell'imputato (previo avviso della conclusione delle indagini stesse).
Laddove il Pubblico Ministero chiederà di 'andare avanti', la vicenda passerà alla attenzione di un Giudice di Pace il quale aprirà la seconda fase del procedimento che viene chiamata fase del 'dibattimento' nel corso della quale potranno essere raccolte le prove (testimonianze, perizie, documenti etc etc) e infine ci sarà una sentenza di assoluzione o di condanna.
In caso di condanna la pena potrà variare a seconda della gravità delle lesioni riportate dall'infortunato: in linea di massima per le lesioni lievi (prognosi inferiore a 40gg) la pena è quella della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a euro 309; per le lesioni gravi (prognosi superiore a 40 gg) la pena è quella della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; per le lesjoni gravissime (ad es: malattia certamente o probabilmente insanabile, perdita di un senso, perdita di un arto, mutilazione che renda l'arto inservibile, perdita dell'uso di un organo) la pena è quella della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Nel diverso caso che l'allievo deceda, invece, a carico dell'istruttore si aprirà automaticamente un procedimento penale per il reato di omicidio colposo (d'ufficio e senza che sia necessaria alcuna querela).
La procedura (indagini-rinvio a giudizio-dibattimento-sentenza) sarà identica a quella prevista per le lesioni personali, ma il processo-giudizio si svolgerà non davanti al Giudice di Pace, bensì davanti al Tribunale (in composizione monocratica).
In caso di condanna la pena prevista potrà variare da 6 mesi a 5 anni di reclusione.
Da notare che in caso di condanna sia per il reato di lesioni personali colpose che per il reato di omicidio colposo, oltre alla pena della reclusione (o della multa) potrà essere disposto dal giudice di pace o dal tribunale, contestualmente, il pagamento del risarcimento dei danni alle persone offese (che si siano costituite parte civile).
Questo è il motivo per il quale la 'via penale' è spesso intrapresa dalle vittime di questo genere di reati che, con un solo processo, potranno ottenere sia una soddisfazione personale (la condanna al 'carcere' dell'imputato) e sia una soddisfazione economica (la condanna dell'imputato a risarcire il danno).
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