Stalking: una interessante e recente sentenza.
- Avvocato Gianluigi Marino

- Sep 9
- 2 min read
Updated: 6 days ago
Come noto, il reato di stalking contempla di norma le condotte persecutorie poste in essere dall'agente 'in via univoca' e senza che la vittima ponga in essere reazioni particolari.
Ma che cosa succede quando alla azione stalkerizzante del sig. Tizio viene contrapposta una reazione altrettanto molesta del sig. Caio, presuna vittima di Tizio?
Sul tema si è pronunciata il 10 novembre 2025 la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 36576/2025, ha chiarito che, anche quando esiste un clima di conflittualità bilaterale, il reato di stalking può sussistere ugualmente.
Tuttavia, laddove le molestie e le 'angherie' siano reciproche, il giudice deve assolvere a un più rigoroso onere motivazionale, dovendo dimostrare con maggiore accuratezza che nella persona offesa si è effettivamente prodotto l’evento tipico del reato: lo stato d’ansia, la paura, il timore per la propria incolumità o la necessità di cambiare le abitudini di vita.
Ma facciamo un passo indietro.
Il sig. Tizio è indagato per avere posto in essere per alcuni anni ingiurie, minacce, molestie, rumori notturni, dispetti reiterati nei confronti della sig.ra Caia, condomina che abita nel medesimo palazzo.
A Tizio viene applicata prima la misura cautelare del divieto di avvicinamento a Caia, con tanto di braccialetto elettronico e divieto di comunicazione, e poi la ulteriore misura cautelare dell'obbligo di presentazione trisettimanale alla Polizia Giudiziaria.
Tizio propone svariati ricorsi sostenendo che la sua presunta vittima ha spesso reagito alle sue presunte molestie con ulteriori insulti e intemerate creando una situazione di conflitto 'bi-laterale' e il caso approda alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte respinge il ricorso di Tizio ritenendo che, anche nel caso in cui le condotte moleste siano reciproche, il reato possa comunque sussistere in capo al primo e principale autore delle stesse se l'autore secondario e vittima si è comunque trovato in situazione di ansia, pericolo, timore, mutamento di abitudini di vita.
La reciprocità, dunque, impone solo maggiore cura nell’accertare il danno-evento del reato, ma non lo esclude.
Tale impostazione evita che lo stalking venga in certo senso assorbito nel mero litigio di vicinato o nelle banali contrapposizioni fra ex fidanzati, ex coniugi, familiari et similia.


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